Dall’11 giugno la perizia è obbligatoria per tutti i beni 4.0, senza soglie. Leggi la guida

Deontologia e AI

Usare l’AI in perizia senza rischiare l’albo

Dal 2025 il codice deontologico dei periti industriali (CNPI, revisione 16/10/2025) ha un capo dedicato all’intelligenza artificiale: il Capo I-bis. Non vieta l’AI, la regola: chi la usa deve dichiararla, tracciarla, verificarla e firmare di persona. La violazione è un illecito disciplinare.

In concreto: incollare il PDF del cliente in un chatbot generico espone a più di un capoverso del Capo I-bis, e non lascia nulla con cui difendersi. assevero è costruito per quel perimetro: qui sotto trovi ogni obbligo del codice e come il prodotto ti aiuta a rispettarlo.

art. 8-bis

L’AI è supporto tecnico: ogni scelta e responsabilità restano al professionista, con prevalenza del lavoro intellettuale.

assevero produce una bozza di Relazione tecnica: tu rivedi, correggi e firmi. Lo scope del tool esclude per costruzione valutazioni autonome.

art. 8-bis

I sistemi di AI utilizzati vanno dichiarati al cliente nell’atto di conferimento dell’incarico, con linguaggio chiaro.

Template di informativa e incarico precompilato, pronto da allegare al conferimento.

art. 8-bis

Divieto di utilizzo dei dati personali del committente nei sistemi di intelligenza artificiale.

I fornitori AI sono vincolati da accordi scritti: divieto d’uso per addestramento e conservazione limitata. I documenti delle tue pratiche non entrano mai in modelli condivisi con altri clienti o di terzi.

art. 8-ter

Ogni decisione supportata da AI deve essere documentata e tracciabile: origine e logica del risultato.

Ogni claim della Relazione è ancorato a documento e pagina di origine, con click-to-source e snapshot finale firmato con hash SHA-256.

art. 8-quater

Esplicitare il contributo dell’AI negli elaborati e verificare fonti e veridicità dei dati.

Metadati leggibili a macchina in ogni DOCX esportato, dicitura visibile attivabile, e verifica deterministica delle citazioni: quelle senza riscontro nel PDF vengono scartate.

art. 8-sexies

Niente AI generativa per perizie e relazioni tecniche senza verifica, validazione e sottoscrizione personale. Conformità GDPR sui dati trattati.

Il flusso termina sempre nell’editor: validazione e firma sono del perito. Archiviazione e autenticazione su infrastruttura UE, cifratura, isolamento per studio.

Sei ingegnere, non perito industriale?

Il Capo I-bis è del codice deontologico CNPI. Se sei iscritto all’albo degli ingegneri valgono comunque la legge sull’AI (L.132/2025, che ammette l’AI nelle professioni intellettuali solo come strumento di supporto), il GDPR e l’AI Act: gli stessi doveri di trasparenza, verifica e responsabilità personale, con un fondamento diverso.

Cosa questa pagina non è

Questa pagina è informativa: non è un parere legale né una pronuncia dell’ordine, e usare assevero non esaurisce da solo gli obblighi deontologici. La valutazione di conformità sul singolo incarico resta del professionista. Il testo integrale del Capo I-bis è sul sito CNPI; lo scope del tool è descritto nella pagina Scope e trasparenza AI.